Sez. U, Sentenza n. 939 del 31/03/1971 (Rv. 350863 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - LIMITI - DECISIONE SUL MERITO DI PRIMO GRADO - GIUDICATO SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - LIMITI - DECISIONE SUL MERITO DI PRIMO GRADO - GIUDICATO SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposto, in ogni momento, finche la causa non sia stata decisa, sia pure parzialmente, nel merito in primo grado, ovvero finche non sia passata in giudicato la sentenza di primo grado che, senza affatto decidere il merito, abbia unicamente risolta la questione di giurisdizione, affermandola o negandola. (Conf 2358'67, mass n 329619' V 1857'69, mass n 340974' 2061'68, mass n 334184).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)