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Sez. 3, Sentenza n. 19228 del 20/08/2013 (Rv. 627755 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Geometri - Diritto dell'incolpato di partecipare all'adunanza del Collegio provinciale - Sussistenza - Omessa convocazione - - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627755-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l'incolpato ha diritto di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale - competente a irrogare la sanzione - e, quindi, ha il diritto di essere informato della data della stessa, secondo il disposto dell'art. 12 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274. Nell'ipotesi in cui l'incolpato non sia stato informato della data dell'adunanza, è viziata per violazione del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., la decisione adottata dall'organo professionale locale, che deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che regolano i rapporti tra organi giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)