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Sez. 3, Sentenza n. 11608 del 26/05/2011 (Rv. 618203 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Contestazione degli addebiti - Minuta, completa e articolata esposizione dei fatti integranti l'illecito - Necessità - Esclusione - Riferimento a fatti costituenti oggetto di un provvedimento penale - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618203-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito e l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all'"iter" del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell'addebito e di discolparsi. Pertanto, anche il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato il quale, attraverso tale riferimento, è posto in grado di svolgere, anche in sede disciplinare, le più opportune difese. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare a carico di un geometra).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)