Sez. 3, Sentenza n. 7218 del 23/05/1984 Ud. (dep. 06/09/1984) Rv. 165556 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - ASSOLUZIONE NEL MERITO - PRONUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EVIDENZA DI NON COLPEVOLEZZA RISULTANTE DALLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - ASSOLUZIONE NEL MERITO - PRONUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EVIDENZA DI NON COLPEVOLEZZA RISULTANTE DALLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ.*
In tema di Obbligo di declaratoria di determinate cause di non punibilità, di cui all'art. 152 cod. proc. pen., l'applicazione del secondo comma di tale articolo (proscioglimento con pronuncia in merito) è possibile, in Sede di ricorso per Cassazione, nella sola ipotesi in cui l'evidenza della non colpevolezza dell'imputato emerga dalla motivazione della sentenza impugnata, non potendosi in Sede di legittimità effettuare il riesame degli Atti, neppure al fine di disporre il rinvio del giudizio, per nuovo accertamento, al giudice di merito. Ciò, infatti, comporterebbe l'ulteriore prosecuzione di un procedimento nel quale si è già verificata una causa di Estinzione del reato, in contrasto con la norma secondo la quale la causa di Estinzione deve essere dichiarata appena accertata. (V mass n 132344; (Conf mass n 161266).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)