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Sez. 2, Sentenza n. 1438 del 10/05/1968 (Rv. 333084 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333084-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Si ha nullita della citazione, a norma dell'art. 164 cod.proc.civ., quando nell'atto introduttivo del giudizio manchi del tutto l'indicazione dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 163, o quando detti requisiti risultino assolutamente incerti il che si verifica tutte le volte che dall'atto non si possa desumere quale sia l'oggetto della domanda. La valutazione relativa alla ricorrenza o meno dell'incertezza di alcuno dei requisiti dell'atto introduttivo del giudizio attiene ad una indagine di fatto e si risolve in un apprezzamento di merito che, se correttamente motivato, e insindacabile in Cassazione. (Conf. 1734-64 1631-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)