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Sez. 2, Sentenza n. 2682 del 22/10/1973 (Rv. 366179 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - MANCANZA - NULLITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366179-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - MANCANZA - NULLITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per aversi nullita della citazione ai sensi del n 3 dell'art 163 cod proc civ non basta che la Determinazione dell'oggetto non risulti in modo formale, ma occorre che non sia possibile la individuazione dell' oggetto attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale valutazione si risolve in un apprezzamento in fatto, sottratto al controllo di legittimita, se correttamente motivato. (V 1438/68, mass n 333084).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)