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Sez. 6, Sentenza n. 251 del 24/01/1995 Cc. (dep. 14/03/1995) Rv. 200743 - 01

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Nuovo cod. proc. pen. art. 253 comma quarto - Contrasto con l'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200743-01

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 253 cod. proc. pen., sollevata in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la notifica al proprietario della cosa sottoposta a sequestro, se non presente al momento dell'esecuzione del sequestro, giacché, in caso di coincidenza con la posizione di indagato, il pieno rispetto del diritto di difesa è comunque assicurato dal deposito del verbale di sequestro ai sensi dell'art. 366 cod. proc. pen.; in caso di non coincidenza con la posizione di indagato, il pieno rispetto del diritto di difesa è comunque assicurato dalla possibilità per "l'interessato" di proporre, ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)