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Sez. 6, Sentenza n. 4837 del 03/12/1997 Cc. (dep. 12/02/1998) Rv. 210235 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Omessa consegna copia verbale - Non è causa di nullità - Possibilità di proporre richiesta di riesame.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210235-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

La mancata consegna all'interessato del decreto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ex art. 253 cod. proc. pen. ovvero, quando al sequestro provvede la polizia giudiziaria ex artt. 354 e 355, della copia del verbale di sequestro o del decreto motivato di convalida non costituiscono causa di nullità del provvedimento, mancando l'espressa previsione di tale causa di invalidità ed essendo garantito il diritto di difesa dalla facoltà dell'interessato di proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)