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Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 19/04/1972 (Rv. 357760 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357760-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze di causa, ed, in particolare, delle prove testimoniali, ed il giudizio sull'attendibilita dei testimoni e sulla maggiore credibilita di alcuni di essi rispetto agli altri, riguardante il merito, sono incensurabili in Sede di legittimita, se risultino sorretti da adeguata motivazione, immune da vizi logici e da errori di diritto. (V 2947'71, mass n 354201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)