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Sez. 3, Sentenza n. 522 del 22/02/1974 (Rv. 368276 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368276-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, il giudizio sull'attendibilita dei testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto e a preferenza di altre, sono rimesse al sovrano apprezzamento del giudice del merito, il quale ha il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, con una motivazione che sia immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1258'72, mass n 357760).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)