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Sez. L, Sentenza n. 4436 del 20/04/1995 (Rv. 491924 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Potere delle organizzazioni sindacali di incidere su un diritto già maturato del lavoratore - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491924-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Il soggetto, sul quale grava un obbligo al quale corrisponde il diritto di un altro soggetto, non può subordinare l'adempimento dell'obbligo ad un'attività della controparte, anche se si tratti di attività lecita o giuridicamente indifferente. E tale comportamento non è legittimo neanche se è tenuto da un datore di lavoro sulla base di un accordo in tal senso intervenuto con le organizzazioni sindacali (in difetto di previsione di legge), poiché non rientra nei poteri delle stesse, in mancanza di uno specifico mandato da parte del lavoratore, incidere su di un diritto individuale già maturato in capo a costui. (Nella specie, nella fase di merito era rimasto accertato il diritto di un lavoratore licenziato da un'impresa in crisi ad essere assunto da un'impresa costituita dalla G.E.P.I., nell'ambito del sistema delineato dal D.L. 4 settembre 1987 n. 366, convertito con modificazioni con la legge 3 novembre 1987 n. 452. La S.C., sulla base degli esposti principi, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale si era escluso che l'assunzione potesse essere subordinata alla sottoscrizione davanti all'ufficio di collocamento (U.P.L.M.O.) di una dichiarazione diretta al riconoscimento dell'indipendenza del nuovo rapporto da quello precedente e alla rinuncia all'indennità di preavviso relativa al medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2077, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 CORTE COST., Legge 03/11/1987 num. 452 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)