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Sez. L, Sentenza n. 5016 del 03/09/1988 (Rv. 459822 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - RINUNCIA A DIRITTI SOGGETTIVI DEI LAVORATORI - LIMITI - RINUNCIA A DIRITTI SOGGETTIVI DI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459822-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - RINUNCIA A DIRITTI SOGGETTIVI DEI LAVORATORI - LIMITI - RINUNCIA A DIRITTI SOGGETTIVI DI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE.*

Il nostro ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali - secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro - la funzione di stipulare contratti collettivi di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale, ma non attribuisce alle medesime organizzazioni alcun potere di rappresentanza in ordine ad Atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti. Conseguentemente, la disciplina collettiva avente ad oggetto, fra l'altro, la rinuncia, anche parziale, a diritti soggettivi dei lavoratori non vincola coloro che non abbiano conferito alle organizzazioni predette uno specifico mandato con rappresentanza (salva la facoltà di successiva acquiescenza o ratifica da parte del lavoratore) né, a maggior ragione, i lavoratori cessati dal servizio prima della stipulazione di tale disciplina contrattuale, essendo per essi venuta meno la stessa legittimazione dell'organizzazione sindacale a rappresentarli ed ad interferire negativamente nella loro sfera giuridica. Gli stessi principi sono applicabili con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, non potendo trarsi argomento in contrario dalla disposizione dell'art. 1, secondo comma, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che demanda alla contrattazione collettiva ogni statuizione concernente il trattamento economico di tali lavoratori. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il diritto del lavoratore al trattamento economico previsto dal C.C.n.L. 23 luglio 1976 non potesse essere ridotto in virtù degli accordi nazionali del 23 novembre 1977 e del 31 gennaio 1978, posteriori al collocamento in quiescenza del dipendente). (V 4408/87, mass n 453138; (V 1085/87, mass n 450645; (V 5592/86, mass n 448082; (V 2445/85, mass n 440287; (V 4280/82, mass n 422255; (V 1482/82, mass n 419302).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)