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Sez. L, Ordinanza n. 34623 del 29/12/2025 (Rv. 677223-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Crediti di lavoro - Cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria - Art. 429, comma 3, c.p.c. - Disciplina speciale rispetto a quella ex art. 1284, comma 4, c.c. - Sussistenza - Conseguenze. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677223-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

In materia di crediti di lavoro, la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)