Sez. U, Sentenza n. 436 del 25/01/1989 (Rv. 461559 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA AL RILASCIO DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA AL RILASCIO DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
Con riguardo ad un alloggio "di servizio", il cui godimento sia stato conferito al pubblico dipendente in forza di un'iniziativa discrezionale dell'amministrazione inerente ad immobile del proprio Demanio o patrimonio indisponibile, e cioè in forza di un provvedimento di concessione di bene pubblico, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sulla controversia che attenga al rilascio dell'alloggio medesimo per revoca della concessione, in un rapporto privatistico di locazione, per effetto di un consenso negoziale atto a costituire un nuovo titolo del godimento del bene. Tale deroga, pertanto, non può discendere dalla mera circostanza che l'amministrazione, dopo la revoca della concessione e l'ordine di rilascio, abbia preteso una maggiorazione del corrispettivo, ovvero una "denuncia verbale di affitto", trattandosi di comportamenti, rivolti ad indennizzare il protrarsi dell'occupazione senza titolo ed a regolarizzarla fiscalmente, non idonei ad integrare detto contratto di locazione. (V 7292/86, mass n 449362).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)