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Sez. U, Sentenza n. 7292 del 09/12/1986 (Rv. 449362 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RILASCIO DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO - DETERMINAZIONI DELLA GIURISDIZIONE - CRITERI - DISTINZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449362-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RILASCIO DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO - DETERMINAZIONI DELLA GIURISDIZIONE - CRITERI - DISTINZIONI.*

Al fine della Determinazione della giurisdizione, con riguardo alla controversia vertente sul rilascio di un alloggio cosiddetto di servizio, cioè assegnato dall'amministrazione al proprio dipendente in correlazione con le prestazioni lavorative e per renderne più agevole l'espletamento, occorre distinguere l'ipotesi in cui detta assegnazione sia direttamente presa in considerazione dalle norme che regolano il rapporto di pubblico impiego, l'ipotesi in cui derivi da un'iniziativa discrezionale dell'amministrazione medesima, mediante l'utilizzazione, con lo schema della concessione contratto, di beni appartenenti al proprio Demanio o patrimonio indisponibile (comprensivo, ai sensi dell'art. 826 cod. civ., dei fabbricati che vengano acquistati per essere destinati ad alloggi di servizio), l'ipotesi infine in cui sia attuata con Atti di natura privatistica, quale la locazione, posti in essere dall'amministrazione in relazione a beni rientranti nel proprio patrimonio disponibile. Nel primo caso, la controversia spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di rapporto di pubblico impiego, in quanto investe diritti che discendono dal rapporto stesso. Nel secondo caso, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di concessione di beni pubblici, perché riguarda Atti e provvedimenti del rapporto pubblicistico di concessione (art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che fa salva la giurisdizione del giudice ordinario solo per le controversie in materia d'indennità, canoni ed altri corrispettivi). Nel terzo caso, rientra nella Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti scaturenti da un contratto stipulato dalla P.a. "iure privatorum". (V 2120/83, mass n 426978; (V 5353/82, mass n 423143; (V 5886/81, mass n 416638; (V 2953/81, mass n 413498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)