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Sez. 1, Ordinanza n. 19217 del 13/07/2025 (Rv. 675798-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori – Liquidatore giudiziale - Legittimazione - Limiti - Differenze rispetto alla legittimazione del debitore - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675798-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e attesa, altresì, la diversità di ruoli.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)