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Sez. L - , Ordinanza n. 23520 del 20/09/2019 (Rv. 655060 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Commissario liquidatore - Legittimazione nei giudizi di accertamento di crediti o debiti nei confronti dell'imprenditore - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655060-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)