Sez. 3, Ordinanza n. 32454 del 13/12/2024 (Rv. 673144-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Mediazione obbligatoria - Violazione del termine di 15 giorni ex art. 5 d. lgs. n.28 del 2010 - Conseguenze - Improcedibilità della causa - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo.
Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)