Sez. 3, Ordinanza n. 12858 del 13/05/2025 (Rv. 674696-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Mediazione - Rilievo del giudice del mancato previo esperimento - Concessione di un termine ad hoc - Inosservanza - Omesso rilievo e mancata eccezione di parte alla prima udienza successiva - Rilevabilità dell’improcedibilità in appello - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva.
Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)