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Sez. 3, Ordinanza n. 12858 del 13/05/2025 (Rv. 674696-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Mediazione - Rilievo del giudice del mancato previo esperimento - Concessione di un termine ad hoc - Inosservanza - Omesso rilievo e mancata eccezione di parte alla prima udienza successiva - Rilevabilità dell’improcedibilità in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674696-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva.

Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)