Sez. 1, Sentenza n. 441 del 14/02/1966 (Rv. 320878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - INOSSERVANZA DEL RITO SPECIALE E MANCATO INTERVENTO DEL PM - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - INOSSERVANZA DEL RITO SPECIALE E MANCATO INTERVENTO DEL PM - CONSEGUENZE.*
Il rito speciale previsto per le cause individuali di lavoro non e richiesto a pena di nullita assoluta, e l'intervento del P.m.e prescritto esclusivamente in relazione alle esigenze dello speciale rito e non anche per l'ipotesi che il giudizio si svolga nelle forme ordinarie. Pertanto non e consentito dedurre come motivo di ricorso per Cassazione e causa di nullita del processo la mancata partecipazione del P.m. nel giudizio di appello, qualora il procedimento, avente per oggetto un rapporto di lavoro, si sia svolto nelle precorse fasi di merito con l'osservanza del rito ordinario. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 450, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)