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Sez. 3, Sentenza n. 1378 del 03/05/1968 (Rv. 332989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- IN GENERE - DISTINZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - DIVERSITA DI RITO - GIUDIZIO D'APPELLO SVOLTOSI CON IL RITO ORDINARIO - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE PER NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- IN GENERE - DISTINZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - DIVERSITA DI RITO - GIUDIZIO D'APPELLO SVOLTOSI CON IL RITO ORDINARIO - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE PER NULLITA - ESCLUSIONE.*

Secondo il vigente ordinamento processuale, la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di Competenza, ma di semplice diversita di rito. E poiche lo stesso rito non e essenziale per la validita del giudizio, non e ammissibile denunzia in Cassazione per nullita di giudizio qualora la Corte di appello abbia giudicato in Sede ordinaria, anziche in funzione di magistratura del lavoro. (V. 2419-67, massima n. 329699 1201-67, massima n. 327671 1040-66, massima n. 322084 441-66, massima n. 320878).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)