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Sez. 5, Sentenza n. 2325 del 06/12/1988 Ud. (dep. 15/02/1989) Rv. 180517 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONCORSO FORMALE DI REATI - REGIME.*
Stato
decisa il 1988-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180517-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONCORSO FORMALE DI REATI - REGIME.*

Il principio del ne bis in idem (art. 90 cod. proc. pen.) non è invocabile nel caso di concorso formale di reati, ossia quando il fatto, pur essendo unico come entità di ordine materiale, importi la violazione di più Disposizioni di legge e sia soggetto di diverse incriminazioni, in relazione ad una molteplicità di interessi lesi. Ricorrendo tale ipotesi, è possibile che si verifichi una reiterazione del processo per uno stesso fatto determinante più eventi criminosi. (Conf mass n 177549; (Conf mass n 175851; (Conf mass n 175167; (Conf mass n 170026).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)