Sez. 5, Sentenza n. 2194 del 19/11/1986 Ud. (dep. 18/02/1987) Rv. 175167 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONI: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONCORSO FORMALE DI REATI - PRECLUSIONE - INOPERATIVITÀ - FATTISPECIE: FATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA ED INGIURIE.*
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONI: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONCORSO FORMALE DI REATI - PRECLUSIONE - INOPERATIVITÀ - FATTISPECIE: FATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA ED INGIURIE.*
La forza preclusiva del principio ne bis in idem, di cui all'art. 90 cod. proc. pen., non opera nel caso in cui il fatto sul quale si è formato il giudicato, pur essendo unico come entità di ordine materiale, importi la violazione di diverse Disposizioni di legge - infatti, dovendosi in tal caso applicare le norme sul concorso formale di reati, lo stesso fatto può essere riesaminato sotto il profilo della violazione di legge rimasta estranea al giudicato già formatosi. (nella specie, relativa ad ostentati toccamenti dei genitali in luogo pubblico rivolti specificamente all'indirizzo della querelante, la suprema Corte ha ritenuto che legittimamente, emesso decreto penale passato in cosa giudicata per il reato di Atti contrari alla pubblica decenza, si era poi proceduto per il reato di ingiurie). (Conf mass n 170026; (Conf mass n 169107; (Conf mass n 167500; (Conf mass n 146154).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 726 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)