Sez. U, Sentenza n. 3058 del 16/03/1995 (Rv. 491199 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Ripetibilità - Condizioni - Art. 8 D.L. n. 463 del 1983.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di indebito pagamento della pensione d'invalidità per superamento del limite di reddito previsto dalla legge, la ripetibilità delle relative somme è fondata sulla specifica norma dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, che, non consentendo di configurare l'errore supposto dall'art. 2033 cod. civ. e previsto dagli artt. 80 R.D. 28 agosto 1924 n. 1472, 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 e 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412, esclude l'applicabilità delle relative discipline dell'indebito previdenziale succedutesi nel tempo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)