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Sez. U, Sentenza n. 8528 del 02/08/1993 (Rv. 483383 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Determinazione a seguito delle sentenze n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 emesse dalla Corte Costituzionale - Sentenza di Cassazione che ha dichiarato impossibile il rilievo d'ufficio di un giudicato esterno - Impugnabilità per revocazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483383-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto

La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., nella portata risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 è limitata alle ipotesi di decisioni adottate su ricorsi per nullità della sentenza o del procedimento e cioè per vizi in procedendo, di cui non si è tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di cassazione, mentre è esclusa la revocabilità delle sentenze suddette per le quali si deduca un errore che, attenendo alla valutazione di atti correttamente percepiti, si configura come un errore di giudizio. Ne consegue che non è suscettibile di revocazione la sentenza di cassazione che abbia dichiarato impossibile il rilievo di ufficio di un (pur esistente) giudicato esterno, in mancanza di apposita eccezione o, nel giudizio di impugnazione, di specifico gravame sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)