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Sez. 1, Sentenza n. 4144 del 04/05/1996 (Rv. 497393 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Pagamento - Obbligo - Presupposto - Proprietà di un immobile sito nel perimetro consortile - Necessità.
Stato
decisa il 1996-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497393-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod.civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 (non derogati, nell'ambito della Regione Lombardia, dalla legge regionale 26 novembre 1984 n. 59) la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; al fine in esame, pertanto, non è sufficiente una "utilitas" che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno di detti immobili, ma è necessario che tale "utilitas" si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso (mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Legge Reg. Lombardia 26/11/1984 num. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)