Sez. 1, Sentenza n. 4144 del 04/05/1996 (Rv. 497393 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Pagamento - Obbligo - Presupposto - Proprietà di un immobile sito nel perimetro consortile - Necessità.
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI
L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod.civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 (non derogati, nell'ambito della Regione Lombardia, dalla legge regionale 26 novembre 1984 n. 59) la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; al fine in esame, pertanto, non è sufficiente una "utilitas" che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno di detti immobili, ma è necessario che tale "utilitas" si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso (mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Legge Reg. Lombardia 26/11/1984 num. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)