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Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 09/10/1992 (Rv. 478828 - 01)

Consorzi - Contributi consortili | Comune - Falda freatica - Utilizzazione per le esigenze dell'acquedotto municipale - Contributi in favore del consorzio di bonifica - Pagamento - Obbligo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478828-01

Consorzi - Contributi consortili

Il Comune, in veste di utilizzatore della falda freatica per le esigenze dell'acquedotto municipale, ed ancorché sia proprietario dei terreni su cui si articola il relativo impianto, non è tenuto al pagamento dei contributi in favore del consorzio di bonifica, nel cui territorio quei terreni siano ubicati, secondo le previsioni degli artt. 860 cod. civ. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 (non derogante, nell'ambito della Lombardia, dalla legge regionale 26 novembre 1984 n. 59), atteso che il suddetto obbligo contributivo postula, in derivazione causale dalle opere consortili, una "utilitas" di tipo fondiario, cioè strettamente inerente all'immobile, e che tale "utilitas" non è ravvisabile nell'eventuale vantaggio discendente al Comune dall'altezza e consistenza di quella falda freatica, come garantite dalle indicate opere, ridondando il vantaggio stesso a profitto del servizio municipale, e, quindi, dell'ente territoriale in qualità non di proprietario di beni, ma di preposto alla cura degli interessi degli amministrati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Legge Reg. Lombardia 26/11/1984 num. 59 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)