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Sez. 1, Ordinanza n. 2090 del 29/06/1979 Cc. (dep. 15/10/1979) Rv. 143079 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - ART 199 BIS COD PROC PEN - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143079-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - ART 199 BIS COD PROC PEN - APPLICABILITA.*

La norma dell'art 199 bis cod proc pen, che subordina la ammissibilita delle impugnazioni del pubblico ministero alla notifica all'interessato della relativa dichiarazione, e applicabile anche nel procedimento esecutivo ed in quelli di sicurezza, di sorveglianza e di prevenzione; cio in quanto anche questi procedimenti, ed in particolare quello di prevenzione, hanno carattere giurisdizionale ed e pertanto necessario che siano ad essi estese tutte le garanzie previste per il processo di cognizione. Ne ha rilievo, in contrario, che l'art 4 della legge n 1423 del 1956 preveda che la decisione in appello e in Cassazione contro i provvedimenti in materia di prevenzione debba essere resa entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, e cioe in un termine pari a quello previsto dall'art 199 bis cod proc pen per la notifica della dichiarazione di gravame e dunque incompatibile col suo rispetto; cio in quanto le richiamate Disposizioni debbono essere interpretate nel senso che la Corte di appello e la Corte di Cassazione debbono provvedere entro il termine di trenta giorni dalla proposizione di un valido ricorso e dunque dal momento, per il caso che interessa, in cui il ricorso sia stato notificato all'interessato o sia inutilmente scaduto il termine per notificarglielo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)