Sez. 1, Sentenza n. 1053 del 06/04/1988 Cc. (dep. 30/04/1988) Rv. 178294 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - NOTIFICA ALL'INTERESSATO ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - NOTIFICA ALL'INTERESSATO ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME.*
Il procedimento di sorveglianza disciplinato dall'art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella attuale formulazione introdotta con l'art. 25 legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha natura giurisdizionale, poiché si svolge con le garanzie del contraddittorio e culmina con un provvedimento suscettibile di impugnazione. Ne deriva, per quanto attiene alle modalità di proposizione delle impugnazioni, che devono essere applicate le Disposizioni di cui agli artt. 190 e segg. cod. proc. pen. e, tra esse, anche la disposizione contenuta nell'art. 199 bis cod. proc. pen., secondo cui la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato entro il trentesimo giorno dalla sua proposizione, sotto comminatoria, in difetto, dell'inammissibilità del gravame. Nè la circostanza che detta norma preveda, come destinatario della notifica, l'imputato anziché il condannato, costituisce ostacolo alla sua applicazione, atteso che le Disposizioni del procedimento di sorveglianza, essendo contenute in leggi di recente emanazione, debbono essere coordinate con quelle dell'ordinamento in vigore. (Conf mass n 173510; (Conf mass n 143079; (Conf mass n 139155).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)