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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10893 del 07/05/2018 (Rv. 648178 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni pecuniarie proporzionali previste dalla normativa secondaria - Delibera Presidente Ente Parco Nazionale della Maiella - Violazione principio legalità - Conseguenza - Disapplicazione delibera - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648178-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di illecito amministrativo, è illegittima e va disapplicata (perché assunta in violazione del principio di legalità, che vieta alle norme primarie di demandare a fonti secondarie la determinazione della sanzione) la delibera del Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Maiella che, in assenza anche di una delega del titolare della potestà legislativa primaria, abbia autonomamente introdotto ipotesi di sanzioni pecuniarie proporzionali che puniscano chi effettui uno scavo vietato suddividendone la condotta unitaria in una pluralità di azioni la cui illiceità sia rapportata al numero di metri cubi interessati dallo sbancamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)