Sez. 2, Sentenza n. 13344 del 01/06/2010 (Rv. 613157 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità - Previsione della sanzione con norma secondaria - Legittimità - Esclusione - Sanzioni proporzionali al danno previste dall'art. 55 del reg. Regione Lombardia n. 1 del 1993 in materia forestale - Contrasto con l'art. 27 della legge Regione Lombardia n. 8 del 1976 - Conseguenze - Illegittimità - Disapplicazione della norma regolamentare - Necessità - Precedenti sanzioni previste in via transitoria dall'art. 27 cit. - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di illecito amministrativo, se è compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria, è, invece, in ogni caso inibito alle norme primarie di demandare a fonti secondarie la determinazione della sanzione. E pertanto illegittimo, e va disapplicato, l'art. 55 del regolamento della Regione Lombardia 23 febbraio 1993, n. 1, in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale, che prevede sanzioni proporzionali al danno cagionato al territorio dall'illecito amministrativo, atteso che la norma primaria (art. 27 della legge della Regione Lombardia 5 aprile 1976, n. 8), nel fare rinvio a tali prescrizioni, non ha previsto entro quale ambito, tra un minimo e un massimo, avrebbe potuto essere determinato il danno cui parametrare la sanzione; ne consegue che "ratione temporis" rimangono applicabili le sanzioni stabilite, in via transitoria, dal citato art. 27.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 27, Legge Reg. Lombardia 22/12/1989 num. 80 art. 21, Regolamento Regionale Lombardia 23/02/1993 num. 1 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)