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Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 27/03/2000 (Rv. 535079 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Avviso di convocazione - Ordine del giorno - Contenuto - Elencazione specifica degli argomenti da trattare - Accertamento della sua completezza - Compito del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535079-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE

Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell'art. 1105, terzo comma, cod. civ. - applicabile anche in materia di condominio di edifici- la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea. L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale - nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione - è poi demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 com. 3, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)