Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 19/02/1997 (Rv. 502533 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Ordine del giorno - Accertamento della sussistenza della sua completezza - Compito del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
L'accertamento della sussistenza della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale è demandato all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)