Sez. 2, Sentenza n. 8829 del 10/09/1997 (Rv. 507749 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Nozione - Portata - Esecuzione spontanea o coattiva di un provvedimento avente natura esecutiva - Sufficienza - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere postula la composizione bonaria della vertenza o il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto, e, pertanto, non si configura in ipotesi di semplice esecuzione, pur spontanea, di un provvedimento possessorio immediato o di una sentenza provvisoriamente esecutiva fra le parti, quando fra queste permanga contrasto anche sulla sorte di tali provvedimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)