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Sez. 2, Sentenza n. 3970 del 06/07/1984 (Rv. 435946 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - DEDUCIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE - DICHIARAZIONE D'UFFICIO ANCHE SU CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESECUZIONE SPONTANEA O COATTIVA DI UN PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA FASE SOMMARIA DI UN PROCEDIMENTO POSSESSORIO O DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435946-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - DEDUCIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE - DICHIARAZIONE D'UFFICIO ANCHE SU CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESECUZIONE SPONTANEA O COATTIVA DI UN PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA FASE SOMMARIA DI UN PROCEDIMENTO POSSESSORIO O DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, e persino in Sede di legittimità - postula la composizione bonaria della vertenza, ovvero il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto (deducibile, in adempimento del compito tecnico riservatogli, pure dal procuratore in giudizio non munito di mandato speciale), e, pertanto, non si configura in ipotesi di semplice esecuzione, spontanea o coattiva, di un provvedimento conclusivo della fase sommaria di un procedimento possessorio o di denuncia di nuova opera, ove permanga contrasto tra le parti anche in ordine alla sorte di detto provvedimento, suscettibile, come tale, tanto di conferma, quanto di modifica o revoca con la pronunzia finale. (V 4426/83, mass n 429327; (V 4021/83, mass n 428966; (V 3664/82, mass n 421638).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)