Sez. 5 - , Sentenza n. 14077 del 22/05/2023 (Rv. 667873 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Contributi previdenziali obbligatori - Riscossione a mezzo di cartella esattoriale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)