Sez. U, Ordinanza n. 20022 del 18/07/2025 (Rv. 675634-02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia - Credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore - Riscossione a mezzo di cartella esattoriale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, avendo quest'ultimo natura pubblicistica e non tributaria, in quanto, da un lato, consiste nell'erogazione di una somma da parte di una banca privata garantita dallo Stato - e non già nell'imposizione ex lege di una prestazione implicante una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato -, e dall'altro non concorre neppure alla formazione della base imponibile del reddito della società garantita.
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legge 24/01/2015 num. 3 art. 8 bis com. 3, Legge 24/03/2015 num. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)