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Sez. 1, Sentenza n. 1412 del 15/05/1971 (Rv. 351680 - 01)

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - MATTATOI - DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE - ESTENSIONE - TRASPORTO DELLE CARNI AGLI SPACCI LOCALI - INCLUSIONE*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351680-01

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - MATTATOI - DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE - ESTENSIONE - TRASPORTO DELLE CARNI AGLI SPACCI LOCALI - INCLUSIONE*

In ipotesi di privativa assunta da un comune, ai sensi dell'art 1 n 10 del RD 15 ottobre 1925, n 2578, per la costruzione e l'Esercizio di uno stabilimento per la macellazione, il diritto di privativa comprende, nell'ambito territoriale del comune, tutte le operazioni connesse al servizio di macellazione, e, quindi, anche il trasporto delle carni agli spacci locali, atteso che tale trasporto, in rapporto all'attivita principale oggetto della privativa, si pone come il mezzo diretto ed indispensabile per assicurare la concreta attuazione del servizio secondo le norme igieniche dettate per il pubblico interesse.*

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1925 num. 2578 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)