Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 13/07/1983 (Rv. 429652 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - IGIENE E SANITÀ - VIGILANZA IGIENICA - MATTATOI - DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE - ESTENSIONE - TRASPORTO DELLE CARNI AGLI SPACCI LOCALI - INCLUSIONE - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI DETTO SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI UN PRIVATO - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - IGIENE E SANITÀ - VIGILANZA IGIENICA - MATTATOI - DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE - ESTENSIONE - TRASPORTO DELLE CARNI AGLI SPACCI LOCALI - INCLUSIONE - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI DETTO SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI UN PRIVATO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di servizi pubblici municipalizzati, ove un comune assuma la privativa, ai sensi dell'art. 1 del R.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, per la costruzione e l'Esercizio di uno stabilimento per la macellazione, il diritto di privativa comprende, nell'ambito territoriale del comune, tutte le operazioni connesse al servizio di macellazione, e quindi anche il trasporto delle carni agli spacci locali, atteso che tale trasporto, in riferimento all'attività principale oggetto della privativa, si pone come il mezzo diretto ed indispensabile per assicurare la concreta attuazione del servizio, secondo le norme igieniche dettate per il pubblico interesse. Il detto servizio di trasporto, può, pertanto, legittimamente formare oggetto di concessione amministrativa, anche con clausola di esclusiva, a favore di un privato. (V 1604/68, mass n 333364; (V 1575/63, mass n 262361; (Conf 1412/72, mass n 351680).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)