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Sez. 3, Sentenza n. 12711 del 28/11/1992 (Rv. 479763 - 01)

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Istanza | Omesso deposito dei documenti di cui all'art. 567 cod. proc. civ. nel termine assegnato dall'art. 497 cod. proc. civ. - Improcedibilità dell'esecuzione o estinzione del procedimento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479763-01

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Istanza

L'omesso deposito dei documenti di cui all'art. 567 cod. proc. civ. nel termine assegnato dall'art. 497 dello stesso codice per la istanza di vendita dei beni pignorati non determina, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso, l'improcedibilità della esecuzione né può condurre, ove l'improcedibilità sia stata erroneamente dichiarata dal giudice di merito con provvedimento non impugnato, alla estinzione del procedimento, atteso che questa, nel vigente codice di rito, si ricollega, in materia di esecuzione forzata, solo alla rinuncia agli atti esecutivi (art. 629) o alla inattività delle parti derivante dalla mancata prosecuzione o riassunzione del processo nel termine stabilito dalla legge o dal giudice (art. 630) o dalla mancata comparizione all'udienza a norma dell'art. 631 cod. proc. civ., sempre che l'estinzione sia eccepita dalle parti, e non al semplice decorso del tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)