Sez. 3, Sentenza n. 21733 del 11/10/2006 (Rv. 592569 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998 - Applicabilità della norma di cui all'art. 1 bis del d.l. 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 - Individuazione dell'effetto interruttivo della prescrizione - Permanenza di detto effetto fino alla dichiarazione di estinzione del procedimento - Decorrenza del nuovo periodo di prescrizione dalla data di detta dichiarazione - Deduzione dell'illegittimità costituzionale di tale norma con riferimento agli artt.3, 24 e 97 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 cod. civ.), l'effetto interruttivo della prescrizione - ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 - rimaneva fermo fino alla dichiarazione di estinzione (nella specie adottata con ordinanza dell'11 novembre 2002) ed il nuovo periodo di prescrizione iniziava a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che fosse stata la sua ragione. Ne consegue che è da ritenere, manifestamente infondata la questione di costituzionalità del citato art. 1 bis del d.l. n. 64 del 1999 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 1999) sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., poiché la stessa risulta essere stata emanata per prevenire la possibilità che fosse dichiarata d'ufficio l'estinzione delle procedure, a seguito dell'emanazione delle nuove norme per il deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 567 cod. proc. civ., onde la medesima non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di non discriminazione, ma al contrario tende a non vanificare in concreto la tutela giurisdizionale delle posizioni dei soggetti interessati, contemperando tale esigenza con quella pubblica finalizzata al buon andamento della P.A.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1999 num. 64 art. 1 bis CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 302 art. 1, Legge 14/05/1999 num. 134 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)