Sez. U, Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 (Rv. 657963 - 04)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti derivati - Loro stipulazione da parte della P.A. – Ammissibilità nel regime anteriore alla l. n. 147 del 2013 - Limiti.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di contratti derivati stipulati dai Comuni, la normativa che ne aveva autorizzato la conclusione (fino al relativo divieto introdotto dalla l. n. 147 del 2013), così rendendo tipici contratti che, altrimenti, fra privati, rimanevano innominati, aveva carattere eccezionale ed era di stretta interpretazione, poiché aveva consentito alla P.A. di stipulare dei contratti che, in quanto aleatori, non avrebbe potuto, di per sé, sottoscrivere. Tale normativa andava intesa, pertanto, nel senso che il riconoscimento della legittimazione dell'Amministrazione a concludere tali contratti era limitato ai derivati di copertura, con esclusione di quelli speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi; inoltre, i contratti in esame dovevano essere stipulati con intermediari finanziari qualificati, determinandone con precisione l'oggetto, con l'indicazione del "mark to market", degli scenari probabilistici e dei costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e rendere evidente all'ente ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, in quanto tale caratteristica comporta una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole della contabilità pubblica, perché introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 572 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)