Sez. U, Ordinanza n. 21262 del 23/06/2026 (Rv. 679331-02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Banca d'affari - Sottoscrizione di contratti di swap a favore di una Regione - Domanda di danno erariale - Giurisdizione del giudice contabile - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile nei confronti di una banca d'affari per il danno erariale conseguente alla sottoscrizione di contratti di swap con una Regione, occorre che il petitum della domanda della procura erariale sia fondato sulla allegazione di un rapporto sostanziale che abbia visto l'intermediaria, non solo quale venditrice dei prodotti finanziari e quale consulente per l'acquisto dei medesimi prodotti, ma quale soggetto che si sia reso compartecipe di fatto del processo decisionale amministrativo dell'ente in tema di gestione del debito pubblico, in tal modo risultando inserito, in modo continuativo, seppur temporaneo, nell'apparato organizzativo dell'amministrazione.
Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)