Sez. 2, Sentenza n. 3236 del 27/11/1973 (Rv. 367071 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - NULLITA - DEDUCIBILITA - LIMITI - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - NULLITA - DEDUCIBILITA - LIMITI - SANATORIA - CONDIZIONI.*
L'eventuale nullita di una consulenza tecnica ha sempre carattere relativo e deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione: diversamente essa resta sanata. (Conf 606/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)