Sez. 3, Sentenza n. 3295 del 13/10/1975 (Rv. 377411 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullita di una consulenza tecnica per omesso avviso alle parti dell'inizio delle operazioni ha sempre carattere relativo e deve essere, pertanto, eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione; diversamente, resta sanata. (Conf 3236/73, mass n 367071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)