Sez. 2, Sentenza n. 2099 del 13/06/1969 (Rv. 341382 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - RICONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE - LIMITI SOGGETTIVI*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - RICONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE - LIMITI SOGGETTIVI*
L'art.2702 cod.civ., secondo il quale la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'abbia sottoscritta, quando colui, contro il quale sia prodotta, ne abbia espressamente o tacitamente riconosciuto la sottoscrizione, trova applicazione esclusivamente nei confronti delle parti processuali, che ne siano anche i soggetti sottoscriventi. (V. 94-66, massima n.320187 491-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)