Sez. 1, Sentenza n. 10195 del 18/04/2008 (Rv. 603463 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Istanza avanzata da soggetto non legittimato - Conseguenze - Successiva dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE
In materia di risoluzione del concordato preventivo, la circostanza che la sollecitazione a risolvere il concordato sia pervenuta al tribunale da un soggetto che non sarebbe stato autonomamente legittimato a proporre un'istanza al riguardo non ha rilievo e non può certo inficiare la sentenza emessa dal medesimo tribunale, il quale ben può attivarsi anche d'ufficio, una volta che abbia comunque accertato che le condizioni per risolvere il concordato e dichiarare il fallimento sussistevano. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la legittimità della risoluzione del concordato preventivo e della conseguente declaratoria di fallimento pronunciata su istanza del liquidatore giudiziario, trattandosi di un mero difetto formale).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)