Sez. 1, Sentenza n. 13357 del 07/06/2007 (Rv. 597418 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento pronunciata a seguito della risoluzione - Giudizio di opposizione - Legittimazione necessaria del commissario giudiziale e del liquidatore - Sussistenza - Esclusione - Intervento obbligatorio del P.M. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione del fallimento pronunciata in sede di risoluzione del concordato preventivo non sono litisconsorti necessari né il commissario giudiziale, né il liquidatore, non sussistendo alcuno specifico interesse, del quale i medesimi siano portatori in considerazione delle rispettive funzioni, che lo imponga o lo giustifichi; né è obbligatorio l'intervento del P.M., previsto dal solo art. 132 legge fall. con riguardo al giudizio di omologazione del concordato, ma non dall'art. 137 sulla risoluzione del concordato fallimentare, cui rinvia l'art. 186 relativo al concordato preventivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 132, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)