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Sez. 3, Sentenza n. 463 del 19/01/1999 (Rv. 522407 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI | Mancanza di elementi di carattere amministrativo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522407-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI

Il diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione di un immobile urbano non abitativo per l'intenzione del locatore di destinare l'immobile all'esercizio della propria attività commerciale, non può trovare ostacolo nella mancanza di elementi di carattere amministrativo - quali l'autorizzazione all'esercizio della nuova attività o l'iscrizione alla camera di commercio - che oltre a presupporre, nella generalità dei casi, la raggiunta disponibilità dei locali, non possono incidere nell'ambito della disciplina del rapporto privatistico della locazione, stante la loro attinenza alla normativa pubblicistica.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)