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Sez. L, Sentenza n. 4935 del 04/10/1984 (Rv. 436815 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - ACCERTAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 780 DEL 1975 - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436815-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - ACCERTAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 780 DEL 1975 - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITÀ.*

A seguito dell'abrogazione dell'art. 142 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), disposta dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 (norme concernenti la silicosi e l'asbestosi), il giudice rimane libero di accertare la malattia silicotica sulla base di tutte le possibilità cliniche e strumentali, attuali e future, con l'ausilio di un esperto, trattandosi di un accertamento puramente tecnico e, quindi, ove tale nuova normativa sia sopravvenuta in corso di giudizio, con la debita rinnovazione della consulenza tecnica. (V 2260/83, mass n 427099; (V 5476/78, mass n 395246; (Conf 2021/80, mass n 405657).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)